STATUTO dell’Associazione No-profit STREETFOOD®


 per la ricerca e promozione delle tradizioni culturali eno-gastronomiche e


artigianali italiane


 

TITOLO 1 – COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE DURATA 

DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1

Streetfood® è un’associazione nazionale non a scopo di lucro, democratica, di promozione sociale e di formazione della persona, con sede ad Arezzo, Fraz. Puglia IL RIO, 17, 52100 (AR), basata sull’adesione volontaria di cittadini che, per suo tramite, intendono esercitare comuni interessi di carattere culturale nel campo dell'alimentazione.

Art. 2

Streetfood® si propone di:

a) fare acquisire dignità culturale alle tematiche legate al enogastronomia fruita viaggiando, ad un’etica dell’alimentazione, alle scienze gastronomiche nel complesso riferite ai cibi poveri, ovvero “di strada” e all’artigianato afferente (testi di ferro, argilla o materiale refrattario per produzione torte, piade, cialde…);

b) individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territorio, nell’ottica della salvaguardia di quei prodotti agro-alimentari tradizionali propri di ogni area del nostro Paese e soggetti a trasformazione culinaria per la realizzazione di “ricette di strada” e/o ricette di cucina italiana moderna, contemporanea e creativa, promuovendone l’assunzione a ruolo di beni culturali;

c) educare alla cultura alimentare i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni, con l'obbiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere e al gusto e l’acquisizione di una responsabile capacità di scelta in campo alimentare;

d) promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentino la massima espressione qualitativa;

e) favorire, intendendola come massima espressione, una qualità del cibo rispettosa di tre elementi imprescindibili: bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le persone coinvolte nella filiera alimentare;

f) sostenere il pieno rispetto delle diversità culturali del mondo, in un’ottica di scambio e confronto utile a tutti, senza discriminazioni di sorta;

g) contribuire allo sviluppo della rete associativa internazionale;

h) elaborare e proporre progetti di sviluppo dell’arte culinaria di strada coinvolgendo i più giovani nella professione con strumenti di lavoro e mezzi di locomozione che fungano complessivamente da mezzi di comunicazione efficaci per attrarre soprattutto coetanei al consumo alimentare consapevole;

i) sensibilizzare i provveditorati agli studi e le singole scuole in Italia all’istituzione di mense interne con diete equilibrate e distributori automatici contenenti prodotti genuini, non confezionati e di provenienza certa.

Art. 3

Per il raggiungimento delle finalità, di cui al precedente articolo, Streetfood potrà:

a) coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia delle varie realtà ancora esistenti riferite ai cibi poveri (o “di strada”), contrastando la crescente omologazione dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura eco-compatibile;

b) promuovere o sostenere iniziative con l’obiettivo di preservare e valorizzare l’identità storico-culturale di un territorio specifico, cui si lega una particolare produzione per la tutela dei cibi tradizionali o di strada, dell’artigianato affine, del procedimento culinario e del legame fra questi e il territorio di origine;

c) sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale con e fra le comunità del cibo, formate da tutti i soggetti che operino nel settore della produzione e della trasformazione del cibo di strada;

d) favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttori e l'organizzazione di attività di turismo eno-gastronomico;

e) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative anche nel campo della scuola e dell’università attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, all’educazione alla salute, all’educazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una corretta cultura alimentare a partire dalla cucina di strada, forma culinaria potenzialmente più vicina al mondo dei giovani e dei giovanissimi. A questo fine, una delle attività prevalenti dell'Associazione sarà la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;

f) proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale diretti ai soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore eno-gastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche, dei processi produttivi e dell’artigianato in tutti i settori merceologici;

g) stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dell’alimentazione quotidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva.

Streetfood® può partecipare a livello nazionale o internazionale a organismi pubblici o privati, promuovere circoli, affiliare enti locali, regionali e nazionali, produttori e operatori del settore, gestire in prima persona iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale; può promuovere e/o sostenere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

SOCI, BASI ASSOCIATIVE, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 4

Sono soci di Streetfood® tutti i cittadini italiani che aderendo all’Associazione richiedano la tessera sociale e accettino le regole del presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

La richiesta di adesione potrà essere rifiutata dagli organismi dirigenti in ragione di comportamenti nettamente in contrasto con le finalità statutarie.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo; non sono ammesse deleghe.

Tutti i soci potranno fruire dei servizi offerti dall'Associazione e solo dopo regolare iscrizione e/o rinnovo adesione annuale.

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5

A Streetfood® possono aderire basi associative mediante affiliazione da rinnovarsi annualmente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Si perde l’affiliazione e la qualifica di socio per:

a) mancato pagamento del contributo associativo annuale o della quota di affiliazione;

b) espulsione decisa dalla Segreteria Nazionale qualora il comportamento o le attività del socio o della base associativa siano in palese contrasto con il presente Statuto.

Art. 7

La durata dell’Associazione è illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

TITOLO 2 - OGGETTO

L’Associazione potrà, altresì, svolgere e sostenere tutte le attività direttamente connesse al proprio scopo Istituzionale ovvero accessorie fornite alla generalità della popolazione e non esclusivamente ai soci della stessa Associazione.

TITOLO 3 – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 8

L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio dalla data di costituzione al 31 Dicembre 2007.

Sono Soci Fondatori quelli che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo ed entrano a far parte del Consiglio Direttivo. Sono Soci Ordinari coloro che, persone o Enti siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Gli stessi s’impegnano a versare la quota associativa non inferiore a quella che il Consiglio Direttivo stabilisce. Sono Soci Ordinari – Benemeriti quelli che, oltre alla suddetta quota minima, s’impegnano a versare a titolo d’oblazione annuale un’ulteriore somma. I soci Onorari sono Esclusi dal pagamento della quota sociale. I diritti e gli obblighi degli associati sono quelli stabiliti e regolati dal presente Atto, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti, e sono gli stessi per tutti gli associati, siano essi Soci Fondatori, Ordinari o Onorari.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e l’indegnità verranno sancite dall’Assemblea dei Soci.

TITOLO 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono Organi dell’associazione:

-l’Assemblea degli Associati

-il Consiglio Direttivo

-il Presidente

-il Vice Presidente

-il Segretario

-il Tesoriere

-il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Direttore Scientifico

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 10

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assembla degli associati,regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli Associati in pari con la quota sociale prima dell’Assemblea stessa.

Per gli Enti Associati partecipa il Legale Rappresentante o il suo delegato. Ogni associato potrà rappresentare per delega non più di due associati esclusi i membri del Consiglio Direttivo ed i Sindaci, i quali non potranno essere rappresentati né rappresentare per delega.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 Giugno per:

a) nominare i componenti del Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri con durata triennale ed eventualmente, uno o più presidenti onorari che conserveranno tale titolo per tutta la durata del Consiglio stesso;

b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti

c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

d) deliberare sulle modificazione del presente Statuto;

e) assumere per ogni altra deliberazione secondo lo Statuto e la legge.

L’assemblea è regolarmente costituita e delibera, in prima convocazione con presenza di tanti soci che rappresentino il 50% + 1 dei soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale. In seconda convocazione con i soci presenti in assemblea, ed in regola con il pagamento della quota sociale, ed a maggioranza degli stessi.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede l’assemblea.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio mediante comunicazione scritta, telefax, posta elettronica, posta ordinaria diretta a ciascun socio, all’indirizzo risultante dal libro dei soci, contenente l’ordine del giorno,almeno 8 giorni di quello fissato per adunanza.

L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno il 15% dei soci.

L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o da un socio designato dall’assemblea stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, constata la regolarità delle deleghe ed il diritto d’intervento all’assemblea.

Il relativo verbale verrà redatto dal Segretario e verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto a norma dell’art. 9 del presente atto per la durata di tre anni, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione senza limitazioni. Esso stabilisce le linee generali, le direttive di natura organizzativa, operativa, amministrativa e gestionale dell’Associazione, redige i bilanci consuntivi e preventivi annuali che sottopone direttamente all’esame dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Scientifico, quest’ultimo con specifico CV e competenze dirigenziali in campo oncologico.

Alla scadenza di ciascun Consiglio l’assemblea dei soci provvederà alla nuova nomina secondo quanto disposto nell’art 9 del presente atto.

Nel caso di vacanza di uno o più Amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell’art. 2386 C.C.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Nell’ambito dei poteri conferiti al Consiglio lo stesso potrà delegarne tutti o parte, nei limiti di legge, congiuntamente o disgiuntamente al Vice Presidente o ad uno dei Consiglieri con il potere di rappresentare l’associazione, anche in giudizio.

Il Direttore Scientifico stabilisce le linee di sviluppo e di ricerca da seguire. Il proprio assenso è necessario per la realizzazione delle iniziative citate nel Titolo 2, Art. 4, punti C1 a C8.

Il direttore scientifico può avvalersi in modo permanente o transitorio, in generale o su specifici problemi, di un Comitato Scientifico del quale potrà proporre la nomina all’Assemblea, potrà inoltre richiedere la nomina di gruppi di lavoro dirigerne l’attività e se necessario regolamentarla. Il Direttore Scientifico dispone di un ufficio di segreteria, le cui spese saranno sostenute dall’associazione.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei membri. In ogni caso devono riunirsi almeno una volta l’anno per la predisposizione del Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea dei soci. Le deliberazioni degli stessi organi sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità è preponderante il voto del Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva dei componenti il Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, dal segretario, apposito verbale da trascrivere sul registro delle deliberazioni del Consiglio, sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

Art. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice- Presidente Vicario, rappresentano a tutti gli effetti l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, disgiuntamente dal tesoriere; promuove e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, per iscritto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e lo presiede.

Adotta in caso di indifferibilità o di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al consiglio nel più breve tempo possibile(anche per telefono) ed in ogni caso non oltre la prossima riunione.

Egli cura, su mandato del Consiglio Direttivo, le relazioni con Enti, Istituti, Imprese pubbliche e private ed altri Organismi alfine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione. Il Presidente, di concerto con il Direttore Scientifico, provvede allo sviluppo delle varie iniziative, e con l'assenso del Direttore Scientifico, provvede alla attuazione delle azioni citate nel Titolo 2, Art. 4, punti C1 a C8.

Art. 14

IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è il responsabile operativo dell’Associazione. In particolare:

a) Provvede alla organizzazione ed alla gestione dell’Associazione, nonché alla organizzazione delle singole iniziative, attendendo alla loro concreta attuazione;

b) Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente;

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e ne redige i relativi verbali.

Art. 15

COMITATI

Al fine di raggiungere i propri scopi il Consiglio Direttivo potrà costituire una serie di Comitati, in particolare un Comitato d'Onore, di Sostegno, di Area e Promotore.

TITOLO 5 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, anche non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non spetta a loro nessun compenso o rimborso spese. L’organo è preposto al controllo della gestione finanziaria dell’Associazione nonché alle funzioni di Collegio dei Probiviri.

TITOLO 6 - BILANCIO

Art. 17

L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre d’ogni anno. Il Consiglio Direttivo, tramite il Tesoriere, provvede entro il 30 Aprile di ogni anno alla compilazione del bilancio consuntivo con il conto economico, corredandoli con una relazione sull’andamento della gestione, nonché di quello preventivo per il successivo esercizio. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno mai distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate ad altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO 7 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 18

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le nomine per la liquidazione, la nomina del Liquidatore e dei soci liquidatori, saranno stabilite dall’assemblea con l’obbligo di devolvere tutto il patrimonio netto ad altra Associazione o Comitato avente scopo analogo di natura non lucrativa, di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui alla legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO 8 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19

Qualsiasi controversia che sorgesse fra i soci o fra i soci e l’associazione,così come previsto dall’art. 1 del D.Lgs n°5 del 17/01/03, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al tentativo di conciliazione disciplinato dai regolamenti stabiliti dagli organismi di conciliazione iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia. La scelta dell’organismo sarà rimessa alla parte più diligente.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale, nominato, entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, composto di tre membri dei quali due nominati dalle parti ed il terzo dal Presidente del tribunale ove ha sede la società.

L’arbitro nominato dal Tribunale avrà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina dell’arbitro di propria spettanza entro i 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente alla nomina dello stesso provvederà il Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente dello stesso.

L'Arbitro deciderà entro novanta (90) giorni dalla nomina, in modo rituale secondo diritto.

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diverse decisioni del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 25."

Per qualunque controversia sorga in dipendenza d’affari sociali e dell’interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO 9 - DOMICILIO DEI SOCI E VARIE

Art. 20

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o fra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

Art. 21

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché alle norme di legge riguardanti lo specifico settore No-Profit.

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